Le recenti modifiche al processo esecutivo (DL 83/2015 convertito in Legge 132/2015)
Le modifiche derivanti dal D.L. 83/2015 convertito in
Legge n. 132/2015 al processo esecutivo immobiliare
La Legge 6 agosto 2015 n. 132, che ha convertito il Decreto Legge 27 giugno 2015 n. 83, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2015 e ne ha determinato l’entrata in vigore dal 21 agosto 2015.
Tale novella ha apportato alcune modifiche alla normativa in materia fallimentare, al codice civile, al codice di procedura civile, al processo amministrativo, al processo telematico e ad altre disposizioni di legge con riflessi anche rilevanti per le vendite forzate degli immobili.
In primo luogo si segnala la preferenza del legislatore per la vendita senza incanto, con sostanziale abbandono della modalità di vendita all’incanto. Essa rimane residuale e a discrezione del giudice dell’esecuzione, ove egli ritenga vi sia la probabilità che il sistema dell’incanto determini l’aggiudicazione dell’immobile “ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell’art. 568 c.p.c.” (eventualità assai remota).
La seconda novità di assoluto rilievo è la possibilità di offrire una somma inferiore al prezzo indicato nell’avviso di vendita. L’art. 571 c.p.c. è stato, infatti, modificato nel senso di considerare inefficaci le offerte inferiori “di oltre un quarto al prezzo stabilito nell’ordinanza” di vendita (o nell’avviso di vendita). Pertanto l’interessato può offrire un prezzo di acquisto inferiore al prezzo base indicato nell’avviso di vendita, con l’avvertimento che tale offerta può essere superata dall’istanza del creditore che ne chiede l’assegnazione al prezzo base della vendita. La preferenza per il creditore che chiede l’assegnazione continua a sussistere anche ove vi siano più offerenti e vi sia una gara sull’offerta più alta che non raggiunga comunque la base stabilita nell’avviso di vendita.
La terza modifica consiste nell’introduzione del pagamento rateale del saldo prezzo. Viene consentito all’offerente di indicare nella propria offerta, sempre che tale modalità sia prevista anche dall’ordinanza di vendita del giudice dell’esecuzione, che il pagamento avviene ratealmente, sino ad un massimo di 12 mesi.
Viene, inoltre, istituito il portale delle vendite pubbliche, gestito direttamente dal Ministero della Giustizia, in sostituzione dell’affissione all’albo del tribunale. In tale sito pubblico verranno pubblicate tutte le vendite giudiziarie. Ad oggi tale portale non è ancora operativo: l’art. 161-quater disp. att. c.p.c., ora introdotto, prevede che entro sei mesi dall’entrata in vigore ne siano stabilite le specifiche tecniche. Sino a tale introduzione permane l’affissione all’albo del tribunale.
Un’ulteriore modifica consiste nella preferenza accordata all’offerente (e quindi la conseguente aggiudicazione) che presenti per primo l’offerta di pari valore ad altri offerenti, nel caso di mancanza di adesioni alla gara in aumento. Tale intervento è teso a risolvere un problema più teorico che pratico.
Si ricorda che, ai sensi del D.L. 132/2014 convertito in L. 162/2014, il creditore non ha più il potere di dissentire dell’aggiudicazione all’offerente che abbia effettuato un’offerta non superiore di un quinto al prezzo base della vendita.
Le disposizioni sopra richiamate del D.L. 83/2015, così come convertito e modificato dalla L. 132/2015, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, ma, qualora la vendita sia stata già disposta, essa ha luogo con le modalità precedentemente in vigore. Si segnala, peraltro, che molti tribunali, si stanno orientando verso l’applicazione delle nuove norme per tutte le vendite disposte dal 21 agosto 2015 in avanti, stante la modifica operata alle norme transitorie dalla legge di conversione che ha esteso l’applicazione delle stesse anche ove il giudice o il professionista delegato disponga una nuova vendita.
Avv. Mario Santopietro
avvocato@santopietrolex.com